STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BRUNO BONI

(Atto e Statuto del 31/10/2011 - Modificato dall'Assemblea il 2/1/2012)
 
                                      DISPOSIZIONI GENERALI 


Art. 1 (Denominazione) 

E’ costituita con la denominazione di "Associazione Culturale Bruno Boni" un'associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale, aperta a quanti accettano di condividere un comune solidale impegno culturale, sociale e politico ispirato al pensiero e agli atti di Bruno Boni, compianto cittadino e amministratore della città di Brescia, nonché all’insegnamento e alla memoria dei valori che hanno ispirato e accompagnato la sua vita. L’Associazione utilizzerà il logo ‘ABB’ nella denominazione dell’Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo illimitato.

 

Art. 2 (Sede e competenza) 

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia ed opera nell’intero territorio dello Stato italiano. 

 

Art. 3 (Scioglimento) 

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea lo scioglimento dell’Associazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione operante nello stesso campo di competenza.. 


                                     FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 


Art. 4 (Scopi)

Gli scopi fondanti l’Associazione derivano dai principi di un comune solidale impegno culturale, sociale e politico ispirato dal pensiero e dagli atti di Bruno Boni. 

- L’Associazione ha lo scopo, per il suo tramite, di promuovere la partecipazione diretta e indiretta dei propri iscritti e di tutti i cittadini nel contesto territoriale locale, regionale e nazionale. 

- L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. 

 

Art. 5 (Attività istituzionali) 

Per il conseguimento delle finalità di cui all’ art. 4 del presente statuto l’ Associazione svolge le seguenti attività istituzionali : 

- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche inerenti agli scopi statutari anche come soggetto editore di mezzi di comunicazione; 

- Ricerca scientifica e culturale nel campo dei propri interessi statutari; 

- Consulenza tecnico scientifiche e attività nel campo delle attività statutarie; 

- Proposta di normative e regole amministrative mediante attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con le finalità del presente statuto; 

- Attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza degli interessi statutari effettuata mediante la promozione dell’organizzazione da parte di terzi di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione; 

- Promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi; 


                                        SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 


Art. 6 (Ammissione - Categorie di Soci) 

Coloro che condividono le finalità dell’Associazione possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell’Associazione. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci effettivi dell’Associazione con diritto a un solo voto nell’Assemblea. Il Consiglio stabilisce la quota minima associativa annua per gli associati che verrà determinata con delibera da assumersi entro il mese di dicembre di ogni anno, e sarà valida per l'anno successivo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. I Soci dell’Associazione sono divisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti;

- Sono Soci Ordinari quanti versano la quota minima deliberata dal Consiglio direttivo, aderiscono ai principi associativi presentando domanda di ammissione all'Associazione accettandone lo Statuto; 

- Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre all’adesione in forma ordinaria, contribuiscono volontariamente al sostentamento economico dell’associazione. 

- Sono soci Benemeriti quanti, oltre all’adesione, contribuiscono in misura particolare allo sviluppo e all’immagine dell’associazione. 

- Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell’Associazione e di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti. 

 

Art. 7 (Inammissibilità)

Non possono essere Soci effettivi dell’Associazione coloro che aderiscono ad associazioni che operano in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. 

 

Art. 8 (Esclusione) 

Il Consiglio direttivo può escludere l'iscrizione nell'elenco dei Soci dell' Associazione:

- quanti, pur versando contributi o quote associative, non presentano regolare domanda di ammissione di cui all'art. 6;

- chiunque tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o che ne danneggi gravemente l’immagine; 

- il Socio che non provvede al versamento della quota annuale ai sensi degli art. 6 e 10 entro la data dell'assemblea annuale.

 

Art. 9 (Attività dei Soci) 

I Soci prestano la propria attività in modo personale, volontario e gratuito nell’ Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e tutti coloro che ricoprono ogni altra carica volontaria nell’ Associazione non hanno diritto ad alcun compenso o retribuzione. 

 

Art. 10 (Acquisizione della qualifica di Socio). 

- La qualifica di Socio dell’Associazione si acquisisce all’atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Direttivo. 

- L’adesione all’Associazione é a tempo indeterminato fatto salvo il recesso del Socio, che viene effettuato mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione, o manifestato anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. 

- Le quote di partecipazione non sono trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale. 


                                       ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 


Art. 11 (Indicazione degli organi) 

Gli organi centrali dell’Associazione sono: 

- L’Assemblea dei Soci 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Segretario 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti 

- Il Collegio dei Probiviri 

 

Art.12 (Incompatibilità) 

Le cariche elettive di cui all’art.11 sono totalmente gratuite e, salvo deroghe deliberate dal consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea, sono incompatibili con: 

- incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacati; 

- cariche politiche istituzionali elettive e non; 

- rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall’Associazione.

Al Presidente Onorario non si applica la norma prevista dal presente articolo. 


                                         ASSEMBLEA DEI SOCI 


Art. 13 (Convocazione) 

L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione dell’attività e del bilancio. 

- All’Assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci o dai due Revisori dei conti e da almeno due consiglieri, hanno diritto di partecipare tutti i Soci. 

- La convocazione dell’Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, é disposta dal Segretario dell’Associazione a mezzo di avviso recapitato per lettera semplice o mediante bollettino informativo, o a mezzo stampa, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di adunanza, anche di un’eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. 

- La convocazione per la sessione straordinaria é inviata mediante raccomandata a tutti i componenti del Consiglio direttivo, ai Revisori dei conti, ai Probiviri, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

- Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. 

 

Art. 14 (Funzioni) 

L’Assemblea dei Soci: 

- approva le modifiche allo Statuto e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo; 

- approva il bilancio annuale e la relazione del Segretario; 

- indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’anno successivo; 

- elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti; 

- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario; 

- elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

- approva mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo; 

- approva lo scioglimento della Associazione. 

 

Art. 15 (Regole dell’Assemblea) 

- Può partecipare all'Assemblea esclusivamente chi, in regola con la quota associativa, è iscritto nell'elenco dei Soci. 

- L’Assemblea é presieduta dal segretario dell’Associazione, le deliberazioni in prima convocazione sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. 

- In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. 

- Per modificare lo Statuto é necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

- Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

- Non é possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli comunicati all’atto dell’avviso di convocazione. 


                                           CONSIGLIO DIRETTIVO 


Art. 16 (Composizione, durata, regole di funzionamento)

Il Consiglio Direttivo é composto da tre a cinque membri Soci dell’Associazione. 

- Ogni Consigliere dura in carica 5 anni. 

- Il Consigliere non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi. 

- Il Consigliere eletto Segretario, ove non abbia già cumulato tre mandati di Consiglio, ha diritto ad essere ricandidato per un ulteriore mandato. 

- Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio decade automaticamente dalla carica e viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata. 

- Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea. 

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Segretario o quando lo richiedano almeno due Consiglieri. 

- Le sue riunioni sono valide se é presente la maggioranza dei componenti. 

- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. 

- In caso di assenza del Segretario presiede il consigliere più anziano. 

 

Art. 17 (Funzioni) 

Il Consiglio Direttivo é responsabile della gestione, dell’amministrazione e dell’immagine dell’Associazione, ne stabilisce la missione e il programma. In particolare: 

- elegge tra i propri membri, il Segretario che, per la prima volta, può essere nominato in sede di atto costitutivo; 

- decide le forme e le modalità di azione idonee a perseguire gli scopi sociali; 

- costituisce commissioni speciali consultive e ne nomina i membri; 

- approva il programma di attività, e verifica che sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l’attuazione;

- determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione; 

- sovrintende i rapporti con altre organizzazioni e con gli organi istituzionali regionali e dello Stato; 

- controlla che l’amministrazione dell’Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio, ed é tenuto a darsi un regolamento che garantisca l’equilibrio delle risorse finanziarie; 

- ratifica le decisioni di propria competenza, adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Segretario, nella prima riunione successiva; 

- controlla che il bilancio consuntivo corrisponda a precise delibere integrative del Consiglio Direttivo stesso; 

- controlla l’efficienza e la correttezza dell’operato del Segretario per quanto riguarda l’applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione dell’Associazione; 

- elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea; 

- stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea ; 

- stabilisce la quota Sociale minima annuale; 

- accetta e destina le donazioni o altre sopravvenienze attive; 

- predispone il Bilancio d'esercizio e la Relazione annuale di gestione; 

- delibera, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea annuale, la formazione dell'elenco dei Soci, l'ammissione e l'esclusione dei richiedenti.

- propone all’assemblea dei soci, previa esposizione di rilevanti motivazioni, l’eventuale nomina di un Presidente Onorario che rimane in carica un solo esercizio e puo essere rinominato senza limitazioni. 

- Alla carica di Presidente Onorario non si applicano le norme previste dall'articolo 12.

- Il Consiglio Direttivo svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Segretario, a rappresentare l’Associazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni. 

- Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare al Segretario, o a uno dei suoi membri, singoli e specifici poteri. 

 

Art. 18 (Il Segretario) 

- Il Consiglio nella prima riunione elegge al proprio interno il Segretario che per la prima volta può essere nominato in sede di Atto costitutivo. 

- Il Segretario presiede le riunioni del Consiglio, e dell’Assemblea.

- Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio. 

- Predispone l’ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio, convoca le riunioni dell’Assemblea. 

 

Art. 19 (Legale rappresentanza) 

- Al Segretario spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. 

- Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; questi debbono essere in ogni momento consultabili dai soci, i quali hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. 

- Il Segretario custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. 


                                 REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI 


Art. 20 (Revisori dei Conti) 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti tra i soci dell’Associazione. 

- Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo economico.

- I membri vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica contemporaneamente al mandato del Consiglio direttivo. 

- Elegge al proprio interno un Presidente.

- Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice Civile. 

- I Componenti non possono avere altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art. 21 (Probiviri) 

- Il Collegio dei probiviri é composto da tre membri eletti tra i soci dell'Associazione. 

- Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. 

- I membri vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica contemporaneamente al mandato del Consiglio direttivo.

- I Componenti non possono avere altre cariche all’interno dell’Associazione. 

- Elegge al proprio interno un Presidente. 

- Un apposito regolamento stabilisce le norme di funzionamento. 

- Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e Sociali, decide su di essi, previa istruttoria e sentito il Socio interessato, emettendo un provvedimento scritto e motivato, entro novanta giorni, comunicando l'esito all'interessato e al Consiglio per la relativa delibera. 

- I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa ed espulsione. 


                                           RISORSE ECONOMICHE


Art. 22 (Patrimonio e risorse finanziarie)

Il patrimonio dell'Associazione e’ costituito da: 

- quote associative; 

- contributi degli aderenti; 

- contributi di privati; 

- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

- donazioni e lasciti testamentari; 

- rimborsi derivanti da convenzioni; 

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; 

- proventi di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale. 

- gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

- è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, beni o servizi ai Soci e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione o ne facciano parte. 

 

Art. 23 (Esercizio finanziario) 

- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. 

- Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

- Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione.

- Il Bilancio, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. 


                                             NORME APPLICABILI

 

Art. 24 (Norme applicabili) 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile.